Scusate, ma non ho resistito.....
Legge 25 gennaio 2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2005
(pubblicata nella G. U. dell’8 febbraio 2006, n. 32 – S.O. n. 34)
Art. 14
(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità)
1. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, le parole: «l’emissione e» sono sostituite dalle seguenti: «l’emissione ovvero».
2. All’articolo 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «da lire 4 milioni a lire 24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.032 a euro 12.394» e le parole: «da lire 20 mila a lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10 a euro 61»; al secondo periodo, le parole: «lire 200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 103.291»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, ma privi delle informazioni sull’uso cui l’apparecchio è destinato, nonché delle indicazioni relative agli Stati membri dell’Unione europea o alla zona geografica all’interno di uno Stato membro dove l’apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata, nonché delle informazioni relative ad eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l’uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;
d) al comma 3, le parole: «da lire 2 milioni a lire 12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.032 a euro 6.197»;
e) al comma 4, le parole: «da lire 5 milioni a lire 30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.582 a euro 15.493»;
f) al comma 5, le parole: «da lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 1.549»;
g) al comma 6, le parole: «da lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.164 a euro 30.987».